Atto costitutivo dell’associazione
Associazione "Italiastatodidiritto”
Art. 1 – Denominazione
E' costituita l’Associazione “ITALIASTATODIDIRITTO.”.
Art. 2 – Sede legale
L’Associazione ha sede legale a Milano. Spetta al Consiglio direttivo fissare l'indirizzo della sede e darne le opportune pubblicità.
Art. 3 - Scopo
L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone:
• di unire persone che abbiano competenze professionali in ambito giuridico, o che possano comunque essere motivate all’approfondimento del tema del diritto e dei diritti organizzando le attività finalizzate allo studio, alla diffusione e alla difesa dei principi e degli istituti della democrazia liberale rappresentativa e del federalismo europeo, attinenti ai diritti fondamentali dell’uomo e affermati nella Costituzione italiana e nelle norme del diritto internazionale;
• di sollecitare e indirizzare le conoscenze e le competenze professionali degli associati quali mezzi di iniziativa politica, da attuare mediante convegni e pubblicazioni, proposte legislative, regolamentari e referendarie, azioni innanzi ad autorità e organi istituzionali, giudiziari, indipendenti e amministrativi, nonché mediante ogni altra attività ritenuta utile ai fini perseguiti;
• di sollecitare i cittadini all’approfondimento di temi, fatti e vicende che risultino di particolare rilevanza rispetto ai valori costituzionali e alle finalità dell’Associazione.
In particolare l’Associazione si impegna:
• a difesa dei diritti fondamentali di libertà, delle singole persone e dei gruppi;
• a difesa dei diritti fondamentali e dell’integrazione delle persone in condizioni svantaggiate, quali i carcerati, gli immigrati, i portatori di handicap;
• a favore dell’informazione e della diffusione presso l’opinione pubblica di notizie relative a situazioni o vicende che risultino di particolare gravità rispetto ai valori costituzionali.
Art. 4 – Fondo comune
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
• dalla dotazione iniziale, risultante dall’Atto costitutivo e consistente nelle quote versate dai fondatori;
• dalle quote versate annualmente dagli associati;
• dai contributi versati da terzi con o senza destinazione espressa, ovvero deliberata dal Consiglio direttivo;
• da quant’altro acquisito dall’Associazione a qualsiasi titolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
Per sostenere i costi di esercizio dell’attività, l’Associazione si avvale di tale fondo, ferma restando la concorrente personale e solidale responsabilità di coloro che hanno agito in suo nome e per suo conto.
Art. 5 – Condizioni di ammissione degli associati, loro recesso ed esclusione
Possono venire ammessi all’Associazione le persone fisiche:
− che condividono le finalità dell’Associazione e intendono farne parte;
− che avendo competenze professionali, soprattutto in ambito giuridico, le mettono a disposizione dell’Associazione per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali.
L’ammissione avviene su domanda dell’interessato, con delibera del Consiglio direttivo; l’eventuale rigetto va motivato; in tal caso il richiedente ha diritto di chiedere che sul rigetto della sua domanda si esprima l’Assemblea nella prima convocazione utile.
Al momento dell’ammissione, a ciascuno degli associati, viene fornito il testo dello Statuto e attribuita la qualità di membro della relativa mailing list, al fine di assicurare una confacente comunicazione interna, anche in vista delle convocazioni a riunioni e ad adunanze.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione degli associati nel relativo libro dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita annualmente dallo stesso Consiglio.
Il Consiglio Direttivo, in considerazione dell’apporto lavorativo di soggetti che prestano gratuitamente, in modo continuativo o occasionale, la propria attività a favore dell’Associazione, può nominare degli associati onorari, ove questi vi consentano.
Gli associati onorari hanno gli stessi diritti e doveri degli ordinari, fatta eccezione per il versamento della quota associativa alla quale non sono tenuti. La qualifica di associato onorario dura due anni e può essere riconfermata dal Consiglio direttivo.
La qualità di associato è intrasmissibile.
La qualità di associato si perde:
• per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’Associazione;
• per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
• per morosità nel pagamento entro il 31 marzo di ogni anno della quota associativa, annualmente fissata dal Consiglio direttivo;
• per causa di morte.
L’esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio direttivo con decisione motivata. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti, consentendogli facoltà di replica. L’associato ha diritto di chiedere che sulla decisione inerente la sua esclusione si esprima l’Assemblea nella prima convocazione utile.
La perdita della qualità di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote associative, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 6 – Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno diritto:
• di partecipare alle attività dell’Associazione, di intervenire alle adunanze dell’Assemblea, di esprimere il loro voto ai fini delle relative deliberazioni e di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo;
• nel rispetto della riservatezza dei dati personali, di accedere agli atti e ai documenti presenti negli archivi dell’Associazione.
Gli associati sono tenuti a:
− versare la quota contributiva annuale;
− contribuire al perseguimento dello scopo dell’Associazione anche mettendo a disposizione le loro competenze professionali e personali.
Art. 7 - Organizzazione
Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea,
alla quale partecipano tutti gli associati, avente funzioni di pianificazione e di controllo dell’attività dell’Associazione;
• il Consiglio direttivo,
avente funzioni di attuazione delle deliberazioni assembleari, nonché di direzione e di coordinamento dell’attività dell’Associazione;
• Il Presidente,
avente la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; il quale convoca e presiede il Consiglio direttivo, nonché l'Assemblea;
• il Tesoriere,
avente funzioni specifiche, esercitate di concerto con il Consiglio direttivo, nell’acquisizione e nella gestione delle risorse, nonché di rilevamento e di rendiconto dei movimenti economici e finanziari dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo può nominare anche un Vice Presidente, un Segretario e un Presidente Onorario, come di seguito indicato.
Art. 8 - L’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti gli associati e ha potere deliberativo in merito a qualunque tema di interesse dell’Associazione.
L’Assemblea è convocata, anche in luogo diverso da quello nel quale l’Associazione ha sede, ogni volta che se ne rendano necessarie deliberazioni.
Entro il mese di aprile di ciascun anno, l’Assemblea deve essere convocata per deliberare in merito:
• alla valutazione dell’attività politica svolta nell’anno solare precedente e alla definizione delle linee programmatiche dell’attività politica che verrà svolta in quello iniziato, nonché di eventuali specifiche iniziative;
• al bilancio dell’esercizio economico e finanziario dell’anno solare precedente e alla definizione delle linee programmatiche dell’esercizio economico e finanziario di quello iniziato;
• alla eventuale nomina dei membri del Consiglio direttivo;
• a eventuali richieste agli associati aventi a oggetto contributi straordinari.
L’Assemblea è convocata con avviso inviato agli associati, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria da essi comunicato al momento dell’ammissione all’Associazione e almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, che ne contenga la data, l’ora e il luogo, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti all’adunanza. In mancanza di formale convocazione l’assemblea si intende validamente costituita se all’adunanza sono presenti tutti gli associati.
Ogni associato iscritto nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe.
Le Assemblee possono svolgersi anche con video o audio conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al Segretario di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il Segretario.
L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, quali non sono considerati gli astenuti, fatta eccezione per:
• la modificazione dello Statuto;
• lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del residuo fondo comune;
temi in merito ai quali l’Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.
Art. 9 - Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è costituito da almeno tre e non più di tredici eletti dall’Assemblea e dura in carica due anni, fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Possono essere eletti Consiglieri unicamente persone associate da almeno 2 anni.
Il numero dei componenti il Consiglio è stabilito dall’Assemblea al momento della nomina. La medesima Assemblea può delegare il Consiglio Direttivo, durante il mandato e ove lo ritenesse necessario, a incrementare il numero dei Consiglieri nominandone di nuovi, nel rispetto del numero massimo previsto dallo statuto.
Qualora, per qualsiasi causa uno o più Consiglieri venissero meno, gli altri provvedono a sostituirli.
L’ufficio dei membri del Consiglio direttivo cooptati o eletti non ordinariamente cessa insieme a quello degli altri.
Compete al Consiglio direttivo:
• deliberare riguardo all’ammissione all’Associazione di chi ne faccia richiesta, con discrezionalità esercitata nel rispetto dello scopo dell’Associazione;
• nominare gli associati onorari;
• nominare tra i suoi membri un Tesoriere;
• determinare entro il mese di febbraio di ogni anno, la quota di partecipazione;
• nominare tra i suoi membri un Vice Presidente;
• nominare un Presidente Onorario;
• organizzare l’attività dei propri membri e degli altri associati, delegando loro attività volte al perseguimento dello scopo dell’Associazione;
• acquisire e gestire, di concerto con il Tesoriere, le risorse liquide necessarie al perseguimento dello scopo dell’Associazione;
• approntare ed esporre all’Assemblea, convocata all’adunanza annuale, la relazione inerente all’attività svolta nell’anno solare precedente e alla definizione delle linee programmatiche dell’attività da svolgere in quello iniziato, nonché l’assunzione di eventuali specifiche iniziative;
• attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
• provvedere all’efficienza delle comunicazioni degli associati tra di loro e con l’Associazione, nonché tra l’Associazione e ambiti esterni a essa;
• stabilire e modificare l’indirizzo della sede legale dell’Associazione, istituire in Italia o all’estero sedi operative secondarie ritenute utili al perseguimento dello scopo dell’Associazione, stabilire e modificare gli indirizzi di tali sedi e sopprimerle;
• tenere e aggiornare
- il libro degli associati;
- il libro dei verbali delle adunanze dell’Assemblea;
- il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo;
• deliberare l’adesione dell’Associazione ad associazioni che perseguano scopi affini, salva la ratifica dell’Assemblea;
• svolgere tutte le attività dell’Associazione non statutariamente attribuite all’Assemblea.
Il Consiglio direttivo è convocato con avviso inviato dal Presidente con qualsiasi modalità che dia prova dell’avvenuta ricezione, ivi compresa la posta elettronica, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, che ne contenga la data, l’ora e il luogo previsti, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei membri presenti alla riunione e, in mancanza di formale convocazione, se alla riunione sono presenti tutti i membri.
Alle riunioni del Consiglio direttivo, i membri non possono farsi rappresentare da terzi.
Il Consiglio direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, quali non sono considerati gli astenuti, se necessario a determinare la maggioranza valendo come doppio il voto del Presidente ovvero, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il voto del più anziano dei membri presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con video o audio conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente della riunione l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al Segretario di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio Direttivo si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il Segretario.
Art. 10 - Il Presidente e il Vice Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri e rimane in carica fino a dimissioni, revoca o cessazione dall’ufficio di membro del Consiglio direttivo.
Compete al Presidente:
• rappresentare legalmente l’Associazione;
• convocare l’Assemblea, definendo gli argomenti da trattare alle adunanze;
• presiedere le adunanze dell’Assemblea e nominarne il Segretario;
• presiedere le riunioni del Consiglio direttivo e nominarne il Segretario;
• nominare il Segretario.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio direttivo, le adunanze dell'Assemblea e le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Vice Presidente ove nominato o, in mancanza di questo, dal più anziano dei membri presenti nel Consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno anche un Vice presidente stabilendone le competenze e le funzioni. Il Vice Presidente rappresenta il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 11 - Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.
Compete al Tesoriere:
• acquisire e gestire, di concerto con il Consiglio direttivo, le risorse liquide necessarie al perseguimento dello scopo dell’Associazione;
• tenere e aggiornare i documenti e i libri contabili dell’Associazione;
• preparare la bozza del bilancio inerente all’esercizio economico e finanziario dell’anno solare precedente, la definizione delle linee programmatiche dell’esercizio economico e finanziario iniziato.
Art. 12 - Il Segretario
Il Presidente può nominare un Segretario anche tra persone estranee al Consiglio.
Compete al Segretario:
− verbalizzare le adunanze dell'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo;
− coadiuvare il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
− tenere i rapporti tra gli associati e con i terzi;
− provvedere alla tenuta e all’aggiornamento dei libri sociali.
Art. 13 - Presidente Onorario
Il Consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, può nominare un Presidente Onorario anche tra soggetti non associati, scegliendolo tra personalità di rilievo, particolarmente significative in rapporto alle finalità associative, in modo da recare lustro al nome dell’Associazione.
La carica deve essere accettata; può essere a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso e non è gravata da alcun onere istituzionale.
Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
Art.14 Durata
L’Associazione ha durata indeterminata.
Art. 15 - Scioglimento e devoluzione del fondo comune
Sciolta l’Associazione e compiuta la relativa liquidazione, l’eventuale residuo fondo comune verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe, ovvero a enti di pubblica utilità, salve specifiche destinazioni imposte dalla legge.