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Il futuro del processo penale tra nuove tecnologie e principi costituzionali.
Le proposte di Italiastatodiritto.

martedì 7 luglio 2020 | ore 17.00

CONVEGNO ON LINE

COPROMOTORE

MEDIA PARTNER

Saluti
Nicola Di Molfetta
Direttore Legalcommunity e MAG, autore di Lex Machine

Eugenio Bruti Liberati
ITALIASTATODIDIRITTO.

Introduce
Guido Camera
ITALIASTATODIDIRITTO.

Giandomenico Caiazza
Presidente dell’Unione delle Camere Penali

Giuseppe Cascini
Membro del CSM

Claudio Castelli
Presidente della Corte di Appello di Brescia

Barbara Fabbrini
Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia

Vinicio Nardo
Presidente Ordine degli avvocati di Milano

Serena Quattroccolo
Professore di Diritto Processuale Penale

Modera
Filippo Donati
Membro del CSM

Le ragioni del Convegno

L’emergenza sanitaria ha accelerato l’adozione di iniziative legislative – transitorie perché destinate a cessare con la fine del periodo emergenziale - sino a ieri impensabili nella giurisdizione penale: l’occasione può essere colta per impostare un’azione strutturale di lungo periodo che ricerchi un equilibrio adeguato tra le opportunità offerte dalle nuove tecnologie – che possono risultare estremamente utili per promuovere una maggiore efficienza del sistema giudiziario - e i diritti costituzionali (diritto di difesa, giusto processo, libertà personale, presunzione di innocenza) che vengono in gioco nel procedimento penale.

         L’analisi della questione, sulla quale fondare delle proposte concrete, deve necessariamente muovere da quella che era la situazione prima dello scoppio dell’emergenza. La telematizzazione degli atti di indagine, prima dell’insorgere dell’epidemia, era (ed è rimasta) in fase iniziale, ma i costi di copia per i cittadini erano – e tutt’ora sono rimasti – molto alti. Ciò si traduce, inevitabilmente, in forme discriminatorie, su base reddituale, nell’esercizio del diritto di difesa. Le notificazioni degli atti a mezzo posta elettronica certificata erano consentite solo da parte degli uffici giudiziari agli avvocati, e non viceversa; così come tutti i depositi degli avvocati dovevano essere fatti solo in forma cartacea. Per quanto concerne la celebrazione a distanza del dibattimento, da parte di un imputato o un testimone detenuto, era prevista – in estrema sostanza – solo per i detenuti più pericolosi, nelle ipotesi previste dall’articolo 146 bis del codice di procedura penale.

         In seguito allo scoppio del Coronavirus, il d.l. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, ha introdotto pervasive forme di telematizzazione del processo penale, eccessive sia avuto riguardo alle caratteristiche essenziali del giusto processo (oralità e immediatezza della formazione della prova orale), sia alla reale situazione dell’infrastruttura digitale dell’amministrazione giudiziaria: in seguito, il Governo – con il d.l. n.28/2020 - ha modificato significativamente le previsioni della legge 27, escludendo la possibilità di formazione a distanza della prova orale, e prevedendo la possibilità di celebrazione in forma telematica delle udienze di discussione (in pubblica udienza o camera di consiglio) solo in presenza del consenso del difensore.

         A giudizio di Italiastatodidiritto, il testo approvato dal Governo con il decreto 28 costituisce un condivisibile punto di equilibrio tra le opportunità offerte dalla tecnologia e il rispetto dei diritti costituzionali, con la sola riserva prelativa all’equiparazione tra udienza camerale e pubblica udienza, ancorchè comprensibile in pendenza dell’emergenza epidemiologica: si tratta però ora di dare rapida attuazione al decreto, individuando soluzioni uniformi sul territorio nazionale per consentire realmente la ripresa del funzionamento della giustizia penale. Non sarà un problema da poco, perché, come detto, l’infrastruttura digitale non appare ancora pronta, e la telematizzazione degli atti ha significativi costi vivi per gli utenti privati della giustizia.


         La riflessione della nostra associazione – in questo contesto – vuole però essere maggiormente di prospettiva e, per così dire, sistemica: la disciplina contenuta nel decreto 28, infatti, è circoscritta al solo periodo emergenziale, anche perché, come ha recentemente stabilito il primo presidente della Cassazione, per quanto riguarda il giudizio di legittimità, introduce un rito meno garantito di quello disciplinato dalla disciplina codicistica ordinaria, come tale destinato a cessare con la fine dell’epidemia.

         Ma ci sono atti del procedimento penale che - a determinare condizioni, che consentano il rispetto di alcune garanzie essenziali (come il momento delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato) – possono diventare completamente telematizzati: le notificazioni degli atti – con la sola esclusione di quelli che devono essere consegnati personalmente al diretto interessato, in modo da garantirne la piena consapevolezza in ordine al suo coinvolgimento giudiziario –, i depositi delle impugnazioni, di memorie, di consulenze tecniche e, più in generale, i fascicoli del pubblico ministero e del giudice.

         Anche alcuni atti istruttori delle indagini preliminari possono diventare telematizzati. Ecco quali: i) tutte le modalità di acquisizione della notizia di reato, come querele, denunce e referti; - ii) la nomina del curatore speciale per la querela; - iii) la remissione della querela e la sua accettazione, salvi i casi dove si debba di persona accertare genuinità consenso persona offesa (pensiamo ai reati del c.d. “codice rosso”, ad esempio); iv) la nomina del CT del PM (art. 359 c.p.p.); v) il deposito di consulenze e memorie di parte; v) la richiesta di documentazione alla PA o ad altri enti, anche per indagini difensive; vi) le richieste ai sensi dell’articolo 335 c.p.p.; vii) le assunzioni di informazioni testimoniali; viii) le indagini difensive.

         Un discorso a parte merita la fase del giudizio, ove deve essere fatta una netta distinzione tra dibattimento e riti alternativi.

         Nel dibattimento, la prova orale – la cui propria modalità di formazione è l’esame incrociato del testimone, della persona offesa, dell’imputato, del perito e dei consulenti tecnici - è centrale, e non può ontologicamente formarsi a distanza: la caratteristica intrinseca del controesame è infatti l’immediatezza, che trova la sua massima efficacia nel regime delle contestazioni. Anche la fase della discussione – la cui reale efficacia dipende in larga misura dalla possibilità di una comunicazione non superficiale e non affrettata tra parti processuali e giudici - si fonda sulla presenza fisica in aula degli stessi. Alla stessa stregua debbono tenersi di persona le camere di consiglio dei giudici, dedicate alla deliberazione della sentenza nei giudizi in pubblica udienza.

         Oggi però, probabilmente, il numero dei dibattimenti che si celebrano in Italia è superiore a quello che, secondo l’originario spirito del codice di procedura penale, avrebbero dovuto essere.

         A nostro giudizio, la soluzione del problema – che si pone anche l’obiettivo di rafforzare l’originaria natura del dibattimento - deve essere cercata nell’incentivazione dei riti alternativi, e non nell’individuazione di forme di celebrazione a distanza del dibattimento, che già oggi trova una eccessiva estensione nella possibilità di escutere i testimoni a distanza nelle ipotesi previste dall’articolo 146 bis c.p.p.: in questo percorso, anche le nuove tecnologie possono avere significativi spazi.

         Partiamo dal patteggiamento: oggi è una scelta processuale non conveniente, per i margini troppo rigidi che ha l’accordo tra le parti. Per renderlo conveniente deve diventare una vera e propria forma di negoziazione tra accusa e difesa, che ampli gli attuali limiti e possa esplicitamente avere per oggetto anche le conseguenze patrimoniali della sentenza (il riferimento va alla confisca, oggi prevista obbligatoriamente praticamente per tutti i reati di maggiore allarme sociale, o comunque a vario titolo connotati da finalità di arricchimento o danno). Appare anche opportuno, nella stessa prospettiva, rivalutare le conseguenze del patteggiamento sotto il profilo della disciplina dei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni.

         Anche il giudizio abbreviato, oggi, non è un’opzione – alternativa al dibattimento - incentivata come potrebbe essere: per fare ciò, si deve prevedere di allargare le possibilità di integrazione probatoria, da parte della difesa, che oggi invece sono troppo limitate. Ciò si traduce, soprattutto in presenza di indagini carenti, in dibattimenti celebrati per sopperire alle mancanze investigative.

         In questo rinnovato panorama della disciplina dei riti alternativi premiali, si potrebbe fare ricorso – su richiesta concorde delle parti processuali – alla celebrazione a distanza delle udienze di patteggiamento, oppure dei giudizi abbreviati non caratterizzati da integrazioni istruttorie aventi per oggetto prove orali.

         Anche il concordato in appello potrebbe celebrarsi a distanza, così come – solo su richiesta concorde delle parti – anche i giudizi di impugnazione camerali.

         Nello stesso solco, potrebbero celebrarsi da remoto i procedimenti di riesame, sorveglianza, esecuzione e prevenzione, sempre in presenza dell’accordo delle parti, là dove di natura camerale e non di pubblica udienza.

         La modalità di celebrazione da remoto dell’udienza, in definitiva, rimarrebbe sempre preclusa per i giudizi da svolgersi in pubblica udienza, nonché per quelli camerali in cui si devono assumere prove orali: i giudizi camerali, invece, potrebbero svolgersi anche da remoto, purchè in presenza dell’accordo delle parti.


         In definitiva, per riassumere, le proposte possono essere sintetizzate come segue:

  • Telematizzazione dei fascicoli del pubblico ministero e del dibattimento, con garanzie di accesso integrale – con particolare riferimento alle iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. - per la difesa nel momento in cui viene meno il segreto sugli atti di indagine, non gravando indagato e persona offesa di costi eccessivi di copia, che possono diventare una variabile discriminatoria per l’esercizio del diritto di difesa;
  • Telematizzazione delle notificazioni e dei depositi, da parte degli avvocati e degli uffici giudiziari, fermo restando l’obbligo di effettuare all’indagato di persona la prima notificazione, nonché di rinnovarla ogni qual volta non vi sia la certezza della sua piena conoscenza del coinvolgimento giudiziario;
  • Incentivazione dei riti premiali, alternativi al dibattimento: attribuzione al patteggiamento di natura di negoziazione vera e propria, con ampliamento degli attuali limiti di pena, tra accusa e difesa sulla pena principale e su quelle accessorie, ivi espressamente incluse le misure di sicurezza patrimoniali e le sanzioni amministrative di natura patrimoniale; ampliamento dei casi di integrazione probatoria del giudizio abbreviato;
  • Divieto di celebrazione da remoto delle attività da svolgersi in pubblica udienza, nonché delle attività istruttorie giudiziali aventi a oggetto prove orali di qualunque genere, ivi espressamente incluse le attività da svolgersi con le forme dell’incidente probatorio;
  • Divieto di celebrazione da remoto delle camere di consiglio dei giudici, dedicate alle deliberazioni dei giudizi in pubblica udienza;

Possibilità di celebrazione da remoto – su accordo delle parti – delle udienze camerali, anche in fase cautelare e di impugnazione; in tal caso, possibilità di celebrazione da remoto delle camere di consiglio dedicate alla delibazione della decisione.