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Chi ha diritto ai Diritti?

Tra la mera presa d’atto e supina applicazione della disciplina che impedisce l’iscrizione all’anagrafe del richiedente asilo finché la domanda non sia stata accolta, da una parte, e l’attesa dell’intervento della Corte Costituzionale (nell’immediato su iniziativa delle Regioni per quanto riguarda le competenze in materia di assistenza sanitaria) dall’altro, sembra infatti esserci uno spazio giuridico di riflessione da mettere a disposizione di tutti gli attori coinvolti (Sindaci, dirigenti comunali, ufficiali di anagrafe, dirigenti sanitari, forze di polizia etc.).
A tal fine ITALIASTATODIDIRITTO. ha messo a confronto l’art. 13 del DL Sicurezza convertito in legge dal Parlamento sia con la Costituzione che con la disciplina comunitaria (cui la norma dà attuazione) e i trattati internazionali, accogliendo l’invito espresso in tal senso dal Presidente Mattarella in sede di firma del decreto.
L’approfondimento ha condotto a rilevare che:
sul piano del rapporto con la Costituzione
• l’amministratore pubblico che rifiuti di applicare una legge della cui incostituzionalità nutre un fondato dubbio non sarà sanzionato, in quanto dia piena attuazione alle disposizioni della Costituzione, che è al di sopra della legge, se la Corte costituzionale, unico organo legittimato a pronunciare l’illegittimità delle leggi, riconosca la suddetta incostituzionalità.
Quanto al merito la Costituzione riconosce “alle persone”, senza distinzioni, i diritti fondamentali dell’uomo:“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.). Nessuna discriminazione, su questo piano, è possibile fra cittadini e cittadini stranieri (art. 10 Cost.);
sul piano dei rapporti con la disciplina comunitaria
• la disapplicazione da parte della Pubblica Amministrazione di una norma nazionale in contrasto (non risolvibile con adeguata interpretazione) col diritto dell’UE non ha i connotati della “disobbedienza civile” (come quelli che la storia d’Europa fa risalire al comportamento di Antigone contro la legge moralmente intollerabile) quanto giustificazioni giuridicamente ammesse (sent. Corte costituzionale 170/1984) quando il contrasto sia col diritto UE direttamente applicabile nel nostro ordinamento. La soluzione è imposta dall’art. 11 della Costituzione.
Se il contrasto è invece col diritto UE non direttamente applicabile nell’ordinamento italiano allora occorre far ricorso a un giudice nazionale;
sul piano dei rapporti con i trattati internazionali
• il diritto al rifugio in Italia è fissato dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e il diritto alla protezione internazionale sussidiaria è fissato dalla direttiva 95/2011 attuata con Decreto Legislativo 42/2014. Lo status ivi previsto viene acquisito dallo straniero per il mero fatto di rientrare nelle previsioni delle norme: lo Stato italiano si limita a svolgere un’attività di ricognizione dell’esistenza di tale status, che la persona già possiede prima e a prescindere dalla ricognizione (che serve a prendere atto dei casi abusivi); insomma le autorità italiane accertano solo un diritto già esistente, fin dal momento in cui la persona è entrata e non svolgono invece attività costitutiva del diritto alla protezione, che si presume esista fin da prima dell’accertamento della sua esistenza.